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Proposta di modifica n. 10.10 al ddl S.1721 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Respinto

testo emendamento del 26/06/20

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

            "h) non avvalersi della facoltà prevista dalla lettera b), del punto 145) dell'articolo 2 del regolamento (UE) 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, in relazione alla soglia di 5 miliardi di euro del valore totale delle attività, quale condizione ai fini della definizione di ente piccolo e non complesso;

            i) avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di estendere le deroghe all'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere l) e m) e lettera o), secondo comma, del medesimo articolo, agli enti che non siano grandi enti e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale pari o inferiore a 15 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;

            l) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di decidere che, ai membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia di 50 mila euro, ai sensi del paragrafo 3, lettera b) del medesimo articolo, non si applichi l'esenzione ivi stabilita, a causa delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle responsabilità e del profilo professionale di questi membri del personale.".

            m) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 109, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878 in relazione alla possibilità di applicare gli articoli 92, 94 e 95 su base consolidata a una gamma più ampia di filiazioni e del rispettivo personale;

            n) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 450, comma 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, di considerare, fra le informazioni da pubblicare dagli enti, anche quelle relative alla remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza, al fine di non generare un ulteriore aggravio degli obblighi informativi, soprattutto per gli enti di minori dimensioni e complessità operativa;

            o) prevedere che in relazione alle lettere i), l), m), ed n), del comma 1, del presente articolo, concernenti disposizioni in materia di remunerazioni, le banche di credito cooperativo si considerano sulla base delle loro dimensioni individuate dal loro attivo di bilancio individuale, anche quando aderenti a gruppi con attivo consolidato superiori, o significativi ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU.".