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Proposta di modifica n. 1.2 al ddl S.5 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 24/10/18

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di diritto di difesa)

        1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 52. - (Diritto di difesa). - Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

        È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

        Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa.

        Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

        Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata all'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».