presentato il 26/06/2020 in XIV Politiche dell'Unione europea del Senato da Assunta Carmela MESSINA (PD)
status: Inammissibile (Decaduto)
testo emendamento del 26/06/20
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) ridefinire le disposizioni legislative relative alle modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali, di cui all'articolo 2 dell'allegato n. 10 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, introducendo degli importi ridotti per i diritti d'uso relativi ai soli collegamenti punto-punto ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e definite come Cluster C e D nella Strategia Italiana per la Banda ultra Larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, quando tali diritti d'uso siano concessi ad imprese titolari di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica aventi un numero massimo di collegamenti complessivi pari a 300, in modo da favorire gli investimenti in banda ultra larga nelle zone geografiche in cui l'accesso alle reti ad alta velocità è gravemente carente o assente;»