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Proposta di modifica n. 1.6 al ddl S.1812 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/06/20

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        Â«5. gli spostamenti fra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti sono consentiti ma possono essere limitati secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con provvedimenti bilaterali