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Sub Emendamento n. 0.2.01.3 ai ddl C.687 , C.2155 , C.2249 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 24/06/20

  All'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'importo dell'assegno unico, non è computato:
   a) ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.