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Sub Emendamento n. 0.2.01.2 ai ddl C.687 , C.2155 , C.2249 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 24/06/20

  All'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno unico di cui all'articolo 2, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefìci che spetterebbero, nel medesimo anno, per effetto delle disposizioni abrogate dal comma 1. In questo caso, detto assegno è integrato fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi.