presentato il 23/06/2020 in Assemblea della Camera da Enrico COSTA (Misto) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 23/06/20
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di trattenimento dei magistrati onorari)
1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, di accelerare i procedimenti sospesi ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 31 luglio 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei magistrati onorari in servizio alla data del 1o maggio 2020.
2. Il personale di cui al presente articolo collocato a riposo dal 30 aprile 2019 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, può esercitare la facoltà di cui al primo comma con dichiarazione da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2020.
3. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2025.