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Articolo aggiuntivo n. 5.01 al ddl C.2547 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Id. em. 5.02

testo emendamento del 23/06/20

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Indennità per i magistrati onorari in servizio)

  1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è corrisposta, con cadenza mensile, un'indennità annuale lorda in misura fissa pari ad euro 60.525, rivalutata annualmente, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e pari a cinque impegni settimanali.
  2. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dell'indennità fissa spettante a norma del precedente comma.
  3. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
  4. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari sono rideterminate, rispettivamente, in «3.300» e «1.800» unità.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.