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Proposta di modifica n. 1.201 al ddl S.5 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto (vai alla votazione) (Le parole da: «Sostituire» a: «all'offesa.» respinte; seconda parte preclusa)

testo emendamento del 24/10/18

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto di difesa)

1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (Diritto di difesa) - Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

       È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

       Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa. La difesa si presume sempre proporzionata nei casi in cui sia esercitata al fine di prevenire possibili danni nei confronti di minori, anziani, disabili e donne in stato di gravidanza.

       Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

       Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata all'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».