Proposta di modifica n. 4.1 al ddl C.2547 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 23/06/20

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)

  1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite con «31 luglio 2020». A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata fino a due giorni dopo il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, al momento dell'iscrizione al ruolo della causa per le parti ricorrenti ed al momento della costituzione in giudizio per le altre parti mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è automaticamente accolta dal presidente del collegio anche se presentata da una sola delle congiuntamente da tutte le parti costituite. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto da comunicare alle parti costituite fino a tre giorni liberi prima dell'udienza. Per gli affari cautelari è fatta salva la facoltà delle parti sia di rinunciare all'udienza mediante collegamento da remoto con istanza congiunta da presentare fino al giorno prima dell'udienza, sia di chiedere un rinvio ad altra data. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno libero prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione, qualora non si tenga la trattazione orale mediante collegamento da remoto o essa non sia rinviata ad altra data, possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio è esclusa la facoltà di presentare le brevi note previste dall'articolo 84, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 due giorni liberi prima dell'udienza. Entro due giorni liberi dalla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, l'udienza pubblica e quella camerale nei riti speciali di cui all'articolo 87, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) del codice del processo amministrativo, può essere differita a data successiva alla scadenza del periodo emergenziale, se una delle parti depositi istanza con cui chiede che la discussione orale non avvenga da remoto. Sulla istanza e per tutti i riti provvede il Presidente, con decreto, tre giorni liberi prima della data fissata per l'udienza da remoto e, in mancanza, il Collegio con ordinanza non impugnabile. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica l'autenticità e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82. L'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 è abrogato.
  2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale nonché il Consiglio Nazionale Forense e le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
  3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, È abrogato il comma 2-quater dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.