Articolo aggiuntivo n. 2-sexies.03
al ddl C.2547 in riferimento all'articolo 2-sexies.
presentato il 23/06/2020 in Assemblea della Camera da Enrico COSTA (Misto) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 23/06/20
Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies.
1. All'articolo 323 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, ponendo in essere un atto del suo ufficio in manifesta violazione di specifiche norme di legge o non astenendosi nei casi previsti dalla legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.».