Articolo aggiuntivo n. 2-sexies.03 al ddl C.2547 in riferimento all'articolo 2-sexies.

testo emendamento del 23/06/20

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

  1. All'articolo 323 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, ponendo in essere un atto del suo ufficio in manifesta violazione di specifiche norme di legge o non astenendosi nei casi previsti dalla legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.».