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Articolo aggiuntivo n. 2-sexies.01 al ddl C.2547 in riferimento all'articolo 2-sexies.

testo emendamento del 23/06/20

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

  1. All'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis inserire il seguente comma:
  «3-ter. Fermo quanto disposto dal comma precedente, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e soltanto se trattasi di delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La custodia cautelare in carcere è in ogni caso applicabile ove il giudice non possa concedere gli arresti domiciliari per l'assenza di una idonea privata dimora, o per una delle ragioni indicate nell'articolo 284, comma 5-bis.».