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Proposta di modifica n. 2-ter.2 al ddl C.2547 in riferimento all'articolo 2-ter.

testo emendamento del 23/06/20

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Il giudice prima di provvedere avvisa il difensore dell'imputato della richiesta del pubblico ministero e degli elementi acquisiti dall'autorità sanitaria regionale e dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con possibilità di visionarli e di estrarne copia e di depositare entro tre giorni proprie deduzioni e osservazioni. Le informazioni dell'autorità sanitaria regionale e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono rese nel termine di quattro giorni. Salvo che ricorrano esigenze di eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il giudice procede comunque anche in assenza delle indicate informazioni.