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Articolo aggiuntivo n. 7.0.100 al ddl S.1201 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 23/06/20

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

        "Art. 7-bis (Disposizioni finanziarie) - Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".