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Proposta di modifica n. 1.8 al ddl C.2547 in riferimento all'articolo 1.
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testo emendamento del 22/06/20

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;
   c) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 30 giugno 2021.

  2-ter. Ai fatti commessi dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.
   d) alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione.