Proposta di modifica n. 1.10 al ddl S.1812 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/06/20

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        Â«7-bis. Ai soggetti di cui ai commi 6 e 7 è fatto divieto di avere contatti sociali, ad eccezione di quelli con coloro che hanno la residenza o domicilio presso la medesima abitazione o dimora, garantendo in ogni caso il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale».