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Proposta di modifica n. 1.44 al ddl S.1812 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/06/20

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        Â«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività inerenti i servizi alla persona, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

            a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico;

            b) la mesa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

            c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

        Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) non si applicano nei casi in cui lo svolgimento delle attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superfice totale. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».