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Proposta di modifica n. 1.49 al ddl S.1812 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/06/20

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        Â«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività di ristorazione, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

            a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale unicamente nelle aree aperte al pubblico le cui pareti di delimitazione siano superiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

            b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

            c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

        Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».