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Proposta di modifica n. 1.32 al ddl S.1812 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/06/20

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        Â«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività che si svolgono all'interno di parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici e altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

            a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture e delle organizzazioni che offrono le suddette attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

            b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli ambienti in cui si svolgono le attività;

            c) la sanificazione degli ambienti accessibili e fruibili dal pubblico.

        Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».