presentato il 18/06/2020 in Assemblea del Senato da Leonardo GRIMANI (Misto) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 18/06/20
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino a fine pandemia, è disposto tampone faringeo biomolecolare (TFB) alla popolazione paucisintomatica ed asintomatica;
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, si provvede all'esecuzione del tampone faringeo biomolecolare (TFB) presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, si recheranno, secondo turni prestabiliti dalle predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza e più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (drive through), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione del predetto TFB.
3. I risultati del TFB saranno consultabili dalla persona, con le stesse modalità con le quali le Aziende sanitarie locali comunicano, tramite accesso personalizzato al portale online, i referti relativi ad altri esami.
4. Qualora sia accertata la carenza di personale e in considerazione dell'esigenza straordinaria ed emergenziale, le strutture predette possono procedere all'assunzione e formazione di personale specializzato necessario per l'esecuzione e lo sviluppo del TFB.
5. I dati di coloro che saranno risultati positivi al TFB e comunque aggiornati ogni quindici giorni, saranno accessibili da una banca dati apposita, consultabile dalle forze di polizia.
6. Tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, nonché per prevenire o sanzionare delitti colposi o dolosi contro l'incolumità e la salute pubblica, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale, le forze di polizia possono effettuare controlli a campione sulla popolazione per procedere tempestivamente, qualora accertato il riscontro con la banca dati dei positivi al COVID-19 e entro il ventesimo giorno a partire dalla data dell'ultimo test il cui risultato sia positivo, contro gli eventuali trasgressori.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.».