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Proposta di modifica n. 1.48 al ddl S.1812 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/06/20

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        Â«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività di trasporto di persone da parte di soggetti pubblici e privati, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

            a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti esercenti attività di trasporto di persone e da parte degli utenti dei medesimi servizi;

            b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'interno dei mezzi di trasporto attraverso i quali si svolge l'attività;

            c) la sanificazione dei mezzi di trasporto prima dell'inizio di ogni spostamento e dopo il raggiungimento della destinazione.

        Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».