presentato il 18/06/2020 in Assemblea del Senato da Leonardo GRIMANI (Misto) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 18/06/20
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati esercenti attività di formazione professione comprese le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio, orientamento e gli esami finali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:
a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti esercenti attività di formazione professionale e di tutti i partecipanti alle medesime attività in qualità di docenti o discenti;
b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività ;
c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico qualora la titolarità dei medesimi appartenga ai soggetti esercenti l'attività ovvero l'adeguamento alle prescrizioni igienico sanitarie delle strutture, studi professionali o aziende presso le quali si svolge l'attività di formazione da parte dei docenti e dei discenti.
Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».