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Proposta di modifica n. 1.23 al ddl S.1812 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/06/20

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        Â«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati i criteri e le modalità per garantire, nel rispetto della nonne relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti e finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, alle strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020.».