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Proposta di modifica n. 1.22 al ddl S.1812 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 18/06/20

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

        Â«13-bis. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, per l'anno 2020, i tirocini riconosciuti dalle rispettive Università sono abilitanti all'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo.

        13-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministeri della sanità e del lavoro e del welfare, sentita la Conferenza dei Rettori vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 13-bis.».