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Articolo aggiuntivo n. 259.04 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 259.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 259, aggiungere il seguente:

Art. 259-bis.
(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia Penitenziaria)

  1. Al fine di garantire il potenziamento urgente di organico della Polizia Penitenziaria e considerando le limitazioni allo svolgimento di nuove prove concorsuali, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, bandito con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019, anche in deroga alle disposizioni del relativo bando e nel limite delle facoltà assunzionali previste.
  2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia penitenziaria risultati idonei alla prova scritta e previo accertamento delle idoneità fisiche e psico-attitudinali di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 2019.

nuova formulazione del 03/07/20

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 259-bis.
(Misure per in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019 e, per la parte residua, della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psico-fìsici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.
  2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quello destinato ai vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019, ha una durata di sei mesi.
  3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.