Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 257.01 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 257.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 257, aggiungere il seguente:

Art. 257-bis.
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative all'accesso della professione di Consulente finanziario)

  1. All'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 può svolgersi con modalità a distanza».