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Articolo aggiuntivo n. 233.020 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 233.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.
(Estensione della gratuità dei libri di testo)

  1. Al fine di garantire anche durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 il pieno diritto allo studio ed assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e la loro estensione volta a garantire la gratuità totale per i libri di testo degli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevata a 538 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.