Articolo aggiuntivo n. 231.011 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 231.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.
(Disposizioni finalizzate a garantire il regolare avvio, in condizioni di sicurezza, dell'anno scolastico 2020/2021)

  1. Allo scopo di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, per l'anno scolastico 2020/2021 l'attività didattica è svolta in modalità organizzative idonee a consentire la sicurezza sanitaria degli allievi e del personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche, secondo una impostazione che possa prevedere, secondo le esigenze e le peculiarità di ciascuna istituzione scolastica, la suddivisione di ciascuna classe in distinti gruppi di apprendimento, in base a criteri autonomamente stabiliti dalle istituzioni scolastiche secondo le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, utilizzando le misure di cui al presente articolo.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, avente natura non regolamentare, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati contenuti, modalità e tempistiche per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) adozione e modulazione delle forme di flessibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

   b) eventuale incremento retribuito dell'orario settimanale del personale docente di ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai fini dell'impiego del medesimo personale anche secondo le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

   c) articolazione dell'attività didattica secondo modalità che tutelino gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, coerentemente con quanto previsto nel PEI, favorendone l'inclusione;

   d) nel caso in cui risulti necessario in corso d'anno scolastico, per motivi sanitari, rimodulazione della didattica in modalità a distanza.

  3. Le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge n. 328 del 2000, al fine di garantire la permanenza a scuola degli allievi per l'intero arco della giornata, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015, ovvero, per quanto concerne l'attività delle sezioni a tempo pieno nella scuola primaria, adottando misure che non prevedano l'impiego di personale docente nelle ore dedicate al tempo mensa.
  4. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione è altresì autorizzato a procedere all'assunzione a tempo determinato di personale docente e non docente da destinare al corretto avvio dell'anno scolastico 2020/2021, per i mesi da settembre a dicembre 2020, nel limite delle risorse di cui all'articolo 235. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità attuative del presente comma e i criteri di ripartizione del contingente.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 235, incrementato di euro 200 milioni per l'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: di 800 milioni di euro con le seguenti: di 600 milioni di euro per l'anno 2020.

nuova formulazione del 03/07/20

  Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.
(Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza)

  1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:
   a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
   b) attivare ulteriori posti di incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;
   c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

  2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e nei limiti dello stesso.
  3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.