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Articolo aggiuntivo n. 34.0.1 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 34.

testo emendamento del 23/10/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

        1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche in occasioni emergenziali è autorizzato della dotazione organica della qualifica di Vigile del Fuoco del predetto Corpo di 350 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di Vigile del Fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 15 dicembre 2018, in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

            a) per l'anno 2018, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione ''Soccorso civile'' nel limite massimo di euro 581.942;

            b) a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

                1) mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione ''Soccorso civile'' nel limite massimo di euro 5.052.678;

                2) quanto a euro 6.918.705 mediante corrispondente delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».