Articolo aggiuntivo n. 231.010 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 231.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.
(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

  1. L'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:

   «Art. 121. – 1. Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'istruzione verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta eventuale riduzione è assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività amministrative».

  2. È stanziata la somma di euro 6,4 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020.
  3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 6,4 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  4. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»;

   b) al comma 5-quater, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»;

   c) al comma 5-quinquies, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»,   5. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodulazione su base provinciale di 65 posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti anzidetti.
  6. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scolastico, il personale ATA transitato dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e inquadrato nel profilo professionale di assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di Palermo, in servizio alla data del 1° settembre 2020, è inserito in un'apposita area a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Dal medesimo anno scolastico la dotazione organica degli assistenti tecnici per la provincia di Palermo è aumentata di 100 posti.
  7. I contingenti di cui al presente articolo sono aggiuntivi rispetto alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.
  8. All'onere derivante dai commi 4,5,6 e 7, pari ad euro 1,978 milioni per l'anno 2020 ed euro 4,342 milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107 del 2015.