Articolo aggiuntivo n. 230.041 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 230.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.
(Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo e dirigenti tecnici)

  1. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella di 7,90 milioni di euro nel 2021, ferme restando la finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati nel 2020 a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto, periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e comunque entro il 31 dicembre 2021. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 12, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2022». Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: di 790,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 76,050 milioni per il 2021 e di 90 milioni a decorrere dal 2022.

nuova formulazione del 03/07/20

  Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.
(Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici)

  1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al presente comma è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero di studenti di ciascun istituto scolastico.
  2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.
  3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con uno stanziamento di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta dai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, all'articolo 235, comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 386,9 milioni.