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Proposta di modifica n. 230.7 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 230.
  • status: Approvato (Id. em. 230.13)

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica e garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, sono conferite supplenze annuali per la copertura dei posti vacanti e delle supplenze temporanee e sono attribuite sino al termine delle attività didattiche, per l'anno scolastico 2020/2021, prioritariamente ai soggetti vincitori della procedura selettiva per collaboratori scolastici, di cui all'articolo 58, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, è stanziata la somma di euro 120 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze di cui al comma 3, conferite dalle istituzioni scolastiche.
  2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter pari a euro 120 milioni per gli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo denominato «fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19», previsto all'articolo 235, comma 1, della presente legge.

nuova formulazione del 03/07/20

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica in corso, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, ai soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è attribuito, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità.
  2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.