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Articolo aggiuntivo n. 229.049 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 229.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)

  1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.