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Articolo aggiuntivo n. 229.034 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 229.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.
(Integrazione del fondo di garanzia delle opere idriche)

  1. All'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «Cassa conguaglio per il settore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA»;

   b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19, nelle more dell'insediamento del Comitato di valutazione del rischio istituito presso la CSEA e in sede di prima attuazione, fino al 31 dicembre 2021, si applicano le modalità semplificate di gestione del fondo stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con provvedimenti urgenti adottati ai sensi e nei limiti fissati al comma 3.
   3-ter. Il fondo di cui al comma 1, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è integrato di un importo pari a cinquanta milioni di euro all'anno. Le opere ammesse a garanzia possono beneficiare, attraverso CSEA, del sostegno e dei finanziamenti di altre istituzioni pubbliche europee».

   c) al comma 4, le parole: «il provvedimento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti di cui ai commi 3 e 3-bis».

  2. È autorizzata la spesa di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 di cui al comma 3-ter dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e il relativo importo, che verrà restituito una volta reintegrato il fondo di Garanzia secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a partire dal 31 dicembre 2022, è versato dal Ministero dell'economia e finanze a CSEA, per cinquanta milioni di euro in unica soluzione ed entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i restanti 50 milioni entro il 31 dicembre 2020. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 204, n. 190.