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Articolo aggiuntivo n. 225.06 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 225.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 225, aggiungere il seguente:

Art. 225-bis.
(Misure urgenti per il sostentamento di giardini zoologici, acquari, parchi acquatici
e naturalistici con animali)

  1. Al fine di garantire i livelli essenziali di efficienza delle imprese che gestiscono giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali, le quali svolgono attività di educazione ambientale e di conoscenza della biodiversità, che, a causa della mancata opportunità di lavorare con le scuole a seguito dell'emergenza epidemiologica, hanno subito danni in conseguenza della sospensione dell'attività finalizzata al benessere degli animali ed alla gestione degli impianti e grandi vasche, è previsto per l'anno 2020 un contributo pari al 30 per cento del fatturato annuo in riferimento al periodo d'imposta 2019, fino ad un limite massimo di 2.000.000 di euro.
  2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo la parola: «turistica» sono aggiunte le seguenti: «giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali».
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni.