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Articolo aggiuntivo n. 224.044 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 224.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.
(Limite al consumo di superficie agricola)

  1. A seguito dell'emergenza COVID-19, che ha messo in evidenza la necessità di aumentare la capacità produttiva del nostro Paese delle materie prime legate alle produzioni alimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei risultati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro l'anno dall'entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato ogni dieci anni, è determinata l'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio nazionale, nell'obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.
  2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato, delle previsioni di crescita demografica verificabili secondo i dati dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e della presenza e quantità di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  3. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di centottanta giorni alla deliberazione di cui al comma 2, le determinazioni di cui al comma 2 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e acquisito il parere della Conferenza unificata.
  4. Le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo per almeno dieci anni dall'ultima erogazione. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, compreso l'agriturismo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e più restrittive disposizioni esistenti.
  5. Negli atti di compravendita dei terreni di cui al comma 4 deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel medesimo comma 1, pena la nullità dell'atto.
  6. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione del divieto di cui al comma 4 al trasgressore si applicano la sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000 e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.
  7. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, e, comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di superficie agricola tranne che per la realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti.
  8. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.