presentato il 16/06/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Valentina D'ORSO (M5S) e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 16/06/20
Dopo l'articolo 220, aggiungere il seguente:
Art. 220-bis.
(Istituzione del Fondo per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, è istituito un Fondo, con una dotazione di 68 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli anni pregressi.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 732 milioni di euro per l'anno 2020 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
nuova formulazione del 03/07/20
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 220-bis.
(Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia alla UdV 1.4 «Servizi di gestione amministrativa dell'attività giudiziaria», è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.