presentato il 16/06/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Stefania ASCARI (M5S) e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 16/06/20
Dopo l'articolo 220, aggiungere il seguente:
Art. 220-bis.
(Istituzione del fondo per il sostegno economico dei soggetti denuncianti violenza di genere)
1. Al fine di rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere, con particolare riguardo alla dipendenza economica delle vittime e dei minori dai soggetti maltrattanti, in considerazione dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, nonché al fine di rafforzare strutturalmente gli strumenti a sostegno delle vittime medesime, anche a supporto degli interventi di contrasto alle emergenze sanitarie, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per il sostegno economico dei soggetti denuncianti violenza di genere, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 2 milioni per l'anno 2020 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2021.
2. Finalità del Fondo è quella di sostenere e tutelare economicamente i soggetti che denunciano uno dei reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, e contrastare la dipendenza economica dal soggetto maltrattante, tramite l'erogazione di indennità economica, prestiti agevolati e altre misure volte alla formazione professionale e all'imprenditorialità.
3. Possono accedere al Fondo le vittime di reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, nel caso in cui sia stata emessa una misura di prevenzione personale ovvero una misura di cautelari personali nei confronti del soggetto denunciato, ovvero lo stesso sia stato rinviato a giudizio ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui alla medesima legge.
4. Nel caso in cui sia stata ritirata la denuncia, per i procedimenti ad istanza di parte, ovvero il procedimento penale si conclude con l'archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione, l'istante che ha ottenuto accesso ai benefici, ha l'obbligo di restituire quanto ricevuto.
5. L'accesso al Fondo è stabilito entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso.
6. Presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato di solidarietà per i soggetti denuncianti violenza di genere, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal capo del Dipartimento suddetto ed è composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da un rappresentante del Ministero della giustizia;
c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
e) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
f) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.
7. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
8. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.
9. La corresponsione delle indennità economica, dei prestiti agevolati e delle altre misure volte alla formazione professionale e all'imprenditorialità è disposta con deliberazione del Comitato nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica della sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 3. Ove necessario, ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria.
10. L'ammontare dei benefici di cui al presente articolo è commisurata in base alla situazione economica e finanziaria dell'istante.
11. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.
12. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno. Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguardante il presente Fondo.
13. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad emanare uno o più decreti per disciplinare il funzionamento del Fondo e del Comitato di cui al presente articolo.
14. I benefici di cui al presente articolo sono inseriti tra le informazioni di cui all'articolo 90-bis, comma 1, del codice di procedura penale.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5:
sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 798 milioni;
sostituire le parole: 90 milioni, con le seguenti: 85 milioni.