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Articolo aggiuntivo n. 215.08 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 215.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Zone a traffico limitato)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i comuni non possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei servizi di linea interregionali di competenza statale all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma.
  2. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 2,5 milioni euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.