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Articolo aggiuntivo n. 212.06 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 212.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:

Art. 212-bis.
(Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di area demaniali nel comune di Caorle)

   1. L'area demaniale del comprensorio denominato «Falconerei», già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Caorle, è trasferita al patrimonio disponibile del medesimo comune di Caorle, ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004. n. 311.

  2. All'area demaniale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177. L'acquisto delle aree fa ventre meno le pretese dello Stato per canoni pregressi c in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 200.000 euro per l'anno 2019 e in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia c delle finanze ò autorizzato ad apportare, con propri, decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.