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Articolo aggiuntivo n. 212.03 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 212.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:

Art. 212-bis.
(Disposizioni per il rilancio dell'accessibilità turistica del Veneto orientale)

  1. Ai fini dell'attuazione di un piano strategico per l'accessibilità turistica dell'area del Veneto orientale come delimitata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge della regione Veneto 22 giugno 1993, n. 16, il Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo l, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie dirette al collegamento dell'autostrada A4 alle spiagge venete di Tesolo e Cavallino Treporti, costituite, in particolare, dai seguenti interventi:

   a) Snodo uscita autostradale Noventa di Piave con realizzazione di viadotto (VE);

   b) Scavalco Strada Statale 14 a San Dona di Piave (VE);

   c) Bretella di collegamento SS 14Var e SR43 nei comuni di San Donà di Piave, Musile di Piave e Jesolo (VE);

   d) Collegamento SR43 Jesolo – Cavallino Treporti (VE);

   e) Completamento circonvallazione di Jesolo (VE);

   f) Sistemazione del nodo viabilistico tra la SS14 – «della Venezia Giulia», la SP 41 –«Casale Portegrandi» e la SP 43 – «Portegrandi – Caposile – Jesolo»;

  2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario e i sub-commissari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
  3. Per la realizzazione delle opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La Valutazione ambientale delle opere rientra nella Competenza della Regione Veneto. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.
  4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.