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Articolo aggiuntivo n. 212.01 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 212.
  • status: Approvato (Id. em.)

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 212, è inserito il seguente articolo 212-bis:

Art. 212-bis.
(Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel Comune di Venezia)

  1. Dopo l'articolo 18 della legge n. 798 del 1984 è inserito il seguente:

   «Art. 18-bis. 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel Comune di Venezia, anche tramite la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al Comune di Venezia 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2020 e 2021, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua».

  2. All'onere pari a 10 milioni di euro per il 2020 e 10 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

nuova formulazione del 03/07/20

  Dopo l'articolo 212, è aggiunto il seguente:

Art. 212-bis.
(Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel Comune di Venezia)

  1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inserito il seguente:

  «Art. 18-bis. – 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua».

  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
   a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente al Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.