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Articolo aggiuntivo n. 211.02 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 211.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 211, aggiungere il seguente:

Art. 211-bis.
(Misure per la funzionalità del Porto di Venezia)

  1. Al primo periodo del comma 6-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, nonché alle procedure tecnico-amministrative per la gestione e la manutenzione dell'intero sistema».
  2. Allo scopo di definire un efficace regime di gestione e manutenzione del Sistema Mo.S.E., con il decreto di cui al comma 6-bis sono, altresì, definiti i termini, le modalità e le risorse economiche occorrenti, anche mediante trasferimento delle risorse attualmente disponibili in capo agli organismi che operano nell'ambito della realizzazione e gestione del Sistema Mo.S.E., per la costituzione di apposita struttura pubblica, anche articolata su modelli societari, che sovraintende all'affidamento e alla vigilanza delle attività gestorie e manutentive del Sistema medesimo. La Struttura pubblica è composta dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dai Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dalla regione Veneto, dalla Città metropolitana di Venezia, dal Comune di Venezia e dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale. La Struttura opera a mezzo di una dotazione economica finanziata con oneri a carico del bilancio dello Stato anche per quanto riguarda i conferimenti dei componenti e gli oneri di gestione. A carico del bilancio dello Stato è posto ogni ripianamento delle eventuali passività di bilancio, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al fine di evitare duplicazioni di competenze e oneri ingiustificati, dalla data di costituzione delle Struttura pubblica cessa ogni competenza alla realizzazione e alla gestione del Sistema Mo.S.E. in capo ad altri organismi e il decreto di cui al comma 6-bis disciplina il trasferimento alla Struttura pubblica delle risorse erogate dallo Stato ad organismi comunque competenti per il Sistema medesimo. Il decreto di cui al comma 6-bis disciplina, altresì, il subentro della Struttura pubblica nelle funzioni del Commissario di cui al medesimo comma 6-bis anche per quanto riguarda il raccordo con il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, Le passività economiche causate nelle fasi precedenti alla costituzione della Struttura pubblica e le eventuali passività pendenti alla medesima data ovvero sopravvenute, costituiscono oneri a carico del bilancio dello Stato.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.