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Articolo aggiuntivo n. 210.017 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 210.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Disposizioni per la nuova accessibilità viaria al sistema portuale di Venezia)

  1. Per la realizzazione di un piano viario strategico per l'accessibilità sostenibile al sistema portuale di Venezia, in un quadro trasportistico che possa incentivare l'utilizzo delle autostrade del mare per i flussi merci senza incidere sugli archi urbani, il Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 3. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie costituite dai seguenti interventi:

   a) realizzazione della nuova viabilità stradale di collegamento dall'autostrada A57 alla SS 309 Romea ed al sistema portuale di Marghera (bretella di lunghezza 2,9 km categoria C1);

   b) interconnessione a livelli sfalsati in corrispondenza della rotatoria della Rana;

   c) realizzazione dell'attraversamento del canale portuale per l'accesso all'isola portuale;

   d) interconnessione con la viabilità portuale.

  2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, e può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.