presentato il 16/06/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Carmela GRIPPA (M5S) e altri 13 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 16/06/20
Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:
Art. 210-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti per gli addetti al settore autotrasporto)
1. Al fine di far fronte allo straordinario sforzo sostenuto dagli esercenti delle attività di trasporto di cose per conto terzi durante la fase di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 in particolare per il trimestre decorrente dal 5 marzo 2020 al 5 giugno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di ulteriori 30 milioni di euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2020.
2. Le imprese, le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti, aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, possono richiedere un ulteriore beneficio cumulabile con quelli ordinari e nei limiti di spesa di cui al comma 1, della riduzione compensata di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore/o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico.
3. Per le finalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, con apposita delibera straordinaria stabilisce i criteri e le percentuali di rimborso rispetto al fatturato e ai consumi nel periodo di riferimento.