Proposta di modifica n. 210.6 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 210.

testo emendamento del 16/06/20

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione, ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.»;

   b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per le sole imprese operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero negli autoservizi pubblici non di linea, è possibile avvalersi fino al 31 dicembre 2020 delle misure di cui al comma 2 dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  5-ter. A titolo di ristoro degli oneri straordinari sostenuti per io svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, è riconosciuto alle imprese di autotrasporto un extra bonus di quindici centesimi di euro-litro in aggiunta alla fruizione del trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 5 giugno 2020.
  5-quater. Il contributo è concesso agli esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ai consorzi, anche in forma societaria, alle cooperative e ai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992 ed è cumulabile con quelli derivanti dalle ordinarie dichiarazioni trimestrali.

  Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni.