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Articolo aggiuntivo n. 201.06 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 201.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Commissari straordinari per la realizzazione delle opere pubbliche)

  1. In conseguenza della grave crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di garantire il rilancio dell'economia attraverso la ripresa delle opere pubbliche, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con uno o più decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge di conversione, provvede alla nomina di commissari straordinari per la realizzazione delle opere pubbliche di valore superiore a 1 milione di euro. L'incarico dei commissari straordinari ha una durata di dodici mesi e può essere prorogato o rinnovato per non oltre un triennio dalla prima nomina.
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con i medesimi decreti previsti dal comma 1, in caso di opere pubbliche commissionate dai comuni, può nominare quali commissari straordinari i sindaci delle città in cui ricade l'opera.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, i commissari straordinari nominati ai sensi del comma 1 operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei requisiti di libera concorrenza, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge di conversione, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
  4. Allo scopo di stabilire in modo celere le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i commissari straordinari, ai quali spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio o per la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando autonomamente nell'ambito dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, ove potrà essere costituita un'autonoma Struttura commissariale di missione, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. 1 pareri per i progetti delle opere da realizzare verranno acquisiti dai comitati tecnici dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche che all'uopo sono abilitati ad esprimere parere anche per opere oltre i 25 milioni di euro nell'ambito delle opere di competenza commissariale.
  5. Con i decreti di cui al comma 1 sono, inoltre, stabiliti i termini, le modalità, i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso dei commissari straordinari e degli eventuali sub-commissari, nominati ai sensi del comma 9, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei commissari straordinari e dei sub-commissari sono stabiliti in misura annuale non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari straordinari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni.
  6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, i commissari straordinari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della regione interessata, degli uffici tecnici e amministrativi del comune interessato, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dell'Ente nazionale per le strade Spa, delle autorità di distretto, nonché, mediante convenzioni, non onerose, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
  7. Agli atti dei commissari straordinari si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  8. I commissari straordinari, nell'esercizio delle funzioni a essi attribuite ai sensi del presente articolo, possono avvalersi e stipulare convenzioni con le strutture operative e con i soggetti concorrenti individuati dall'articolo 4, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  9. i commissari straordinari possono nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. L'incarico di sub-commissario ha una durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.
  10. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  11. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.