Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 200.30 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 200.
  • status: Approvato (Id. em. 200.15)

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture ad uso di terzi, ai sensi dell'articolo 82 del medesimo del decreto legislativo n. 285 del 1992, ed aventi un numero di posti, compreso quello del conducente, da sette a nove.

nuova formulazione del 03/07/20

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

  Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, dopo le parole: ed il personale viaggiante aggiungere le seguenti: nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche in leasing, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti.