presentato il 16/06/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Paolo FICARA (M5S) e altri 15 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 16/06/20
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. In relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza di cui al comma 3, le somme derivanti dalla riduzione del corrispettivo applicata limitatamente al minore pedaggio non corrisposto al Gestore dell'infrastruttura, per effetto del mancato utilizzo della stessa, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, sono destinate al rinnovo del materiale rotabile.
3-ter. Le risorse previste dall'articolo 5, comma 1, lettera o), del contratto di servizio media e lunga percorrenza 2017-2026, per gli anni antecedenti al 2020, sono destinate alla copertura di agevolazioni tariffarie per i collegamenti effettuati sulle direttrici Sicilia/Milano e Sicilia/Roma, così come specificati nell'offerta relativa agli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle predette agevolazioni in considerazione delle risorse disponibili.
3-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole «i contratti di programma,» sono inserite le seguenti: «i contratti di servizio,». Conseguentemente il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge n. 159 del 2007 è abrogato;
b) al comma 6, sostituire le parole: al 31 agosto 2020 con le seguenti: al 31 ottobre 2020;
c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture ad uso di terzi, ai sensi dell'articolo 82 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, ed aventi un numero di posti, compreso quello del conducente, da sette a nove;
d) al comma 7 sopprimere il secondo periodo;
e) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di favorire la gestione integrata e il potenziamento dei servizi di mobilità e agevolare gli spostamenti urbani è introdotto il «Modello nazionale di mobilità dinamica». Il modello promuove azioni di potenziamento e conoscibilità di tutte le modalità di trasporto di persone, presenti in ambito urbano, favorendo l'incremento della mobilità dolce e l'applicazione della seamless mobility. Attraverso l'introduzione di tecnologie di geolocalizzazione mostra all'utente l'offerta di servizi su una piattaforma digitale in ambiente web per la raccolta, la produzione e la condivisione delle informazioni utili all'interconnessione dei mezzi, al coordinamento dei vettori impegnati nel traffico, all'analisi dei bisogni dell'utenza, all'informazione degli stessi utenti.
9-ter. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, nonché tutti i soggetti che offrono servizi di mobilità di persone in ambito urbano, progettano e sviluppano i propri servizi di mobilità valutando l'adesione al modello di cui al comma 9-bis, allo scopo di integrare e incentivare sistemi di trasporto innovativi e sostenibili.
9-quater. Il modello di cui al comma 9-bis, consente:
a) ai gestori dei servizi di mobilità di conoscere in ogni momento l'esatta posizione dei mezzi per rimodulare la dislocazione in funzione della richiesta, definire il grado di utilizzo e affollamento delle linee, modificare l'offerta di mobilità in funzione della richiesta dell'utenza;
b) agli utenti di acquistare on line un biglietto unico digitale per accedere a tutti i servizi integrati di mobilità urbana, configurare l'ottimale itinerario di trasporto, prenotare la salita a richiesta sui mezzi, prendere in carico e rilasciare veicoli in sharing, conoscere gli orari e i costi di tutti i mezzi di trasporto per l'itinerario prescelto, consultare servizi e infrastrutture di mobilità disponibili.
9-quinquies. La piattaforma di cui al comma 9-bis, è fruibile in rete, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 64-bis del medesimo decreto.
9-sexies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è adottato il modello nazionale di mobilità dinamica e sono definiti gli indirizzi per l'attuazione del medesimo.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 798,5 milioni di euro per l'anno 2020, 89 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.