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Articolo aggiuntivo n. 199.020 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 199.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)

  1. Al fine di far fronte alte ricadute economiche negative derivanti dalle misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per l'anno 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, l'attività di cabotaggio.
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30.
  3. L'efficacia del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
  4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al secondo comma.